20/10/2025
La dermopigmentazione non è un “trattamento” terapeutico: Istituto Superiore di Sanità – la dermopigmentazione è attività propria dell’estetista: Sentenza Consiglio di Stato.
La dermopigmentazione è attività propria dell’estetista, così ha deciso il Presidente Franco Frattini nella sua sentenza Consiglio di Stato n. 0473221 del 2021.
L’esito della sentenza ha tenuto conto dell’art. 1, 2, 3, 4, 6 e 10 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, nonché della scheda n. 23 del D.M. 206/2015 e della verificazione all’Istituto Superiore di Sanità, nella quale viene accertata che la dermopigmentazione non è un trattamento terapeutico, bensì attività propria dell'estetista.
Tutto ha avuto origine dalla nota circolare del Ministero della Salute 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P, poi annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 0473221 del 2021.
La circolare del Ministero della Salute, prima del suo annullamento, vietata arbitrariamente all’estetista, sia la formazione che l’erogazione della dermopigmentazione dell’areola-capezzolo, dichiarandola "tatuaggio medicale" di pertinenza medica.
Per erogare la dermopigmentazione correttiva, che in alcuni casi viene ancora chiamata ingannevolmente “tatuaggio con finalità medica”, si deve possedere l’abilitazione in estetica di cui all’articolo 2, 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1990, n.1.
La dermopigmentazione è attività propria dell’estetista così come normato dall’articolo 1, 6 comma tre, lettera f) e 10 della Legge 4 gennaio 1990, n.1.
La dermopigmentazione viene effettuata solo a operatori estetici con il dermografo, apparecchiatura normata in attuazione dell’articolo 10, dal Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206 – scheda n. 23.
Chiunque esegua la dermopigmentazione anche detta "tatuaggio con finalità medica", privo dell'abilitazione estetica e dell'autorizzazione (licenza estetica) rilasciata dal Sindaco, esercita un'attività abusiva, sanzionata dall'articolo 12 Legge 4 gennaio 1990, n.1.
I documenti ufficiali sono raggiungibili dai link in fondo all’articolo
1. Circolare Ministero della Salute ANNULLATA: (La dermopigmentazione attività medicale) [Link nell'articolo]
2. Verificazione Istituto Superiore di Sanità: La dermopigmentazione non è un “trattamento” terapeutico
[Link nell'articolo]
3. Sentenza Consiglio di Stato: La dermopigmentazione attività propria dell’estetista
[Link nell'articolo]
Articolo con link all'articolo e ai documenti ufficiali
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/istituto-superiore-di-sanita-la-dermopigmentazione-non-e-un-trattamento-terapeutico-sentenza-consiglio-di-stato-la-dermopigmentazione-attivita-propria-dellestetista