18/10/2022
♻️ MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA RICICLATA DESTINATI A VE**RE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI ♻️
Michele Galeri ci illustra le importanti novità in merito ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a ve**re a contatto con i prodotti alimentari.
Il 20 settembre 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a ve**re a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008.
Il Regolamento disciplina:
a) l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
Non sarà più possibile utilizzare plastica riciclata a contatto con alimenti in base a norme nazionali e sarà istituito un registro pubblico dei processi di riciclo, dei riciclatori e degli impianti di riciclo. I processi di riciclo meccanico del PET per i quali EFSA ha già ricevuto la domanda o la riceverà entro luglio 2023 potranno essere impiegati anche prima di ricevere un parere favorevole.
b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
Le tecnologie ammesse sono il riciclo meccanico di PET post-consumo (con autorizzazione dei singoli processi) e il riciclo in filiere a circuito chiuso e controllato che utilizzino uno schema di riciclo. Da ottobre 2024 i sistemi di controllo qualità impiegati per raccogliere e pre-trattare la plastica avviata al riciclo dovranno essere certificati da terza parte.
c) l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
Il presente regolamento entrerà in vigore il 10 ottobre 2022.
IMPORTANTE
Segnaliamo rettifica al presente Regolamento.
Pagina 32, articolo 31, paragrafo 1:
anziché:
«1. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante un processo di riciclaggio basato su una tecnologia di riciclaggio idonea per la quale il presente regolamento prevede l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio e per la quale è stata presentata una domanda valida all'autorità competente conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 282/2008, o per la quale è presentata una richiesta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento al più tardi possono essere immessi sul mercato fino al ritiro della richiesta da parte del richiedente o fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.»
leggasi:
«1. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante un processo di riciclaggio basato su una tecnologia di riciclaggio idonea per la quale il presente regolamento prevede l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio e per la quale è stata presentata una domanda valida all'autorità competente conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 282/2008, o per la quale è presentata una richiesta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento al più tardi il 10 luglio 2023 possono essere immessi sul mercato fino al ritiro della richiesta da parte del richiedente o fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.»