20/05/2026
Nel settore turismo e ristorazione si parla della possibilità di completare la formazione sicurezza entro 30 giorni dall’assunzione.
Ma attenzione: non è una regola valida per tutti.
La deroga introdotta dalla Legge 198/2025 riguarda solo specifiche attività del comparto turistico:
• Imprese turistico-ricettive: alberghi, motel, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case vacanza, ostelli, villaggi turistici, campeggi e rifugi alpini.
• Pubblici esercizi (somministrazione): ristoranti, trattorie, bar, caffè, gelaterie, pizzerie e locali notturni con somministrazione di alimenti e bevande (ai sensi della L. 287/1991);
• Agriturismi: aziende agricole che svolgono attività di ricezione e somministrazione (L. 96/2006);
• Imprese termali: stabilimenti che erogano prestazioni sanitarie o di benessere con acque termali (L. 323/2000).
Restano invece esclusi diversi casi che spesso generano confusione, come personale in appalto, agenzie viaggio, tour operator e attività con utilizzo di attrezzature che richiedono abilitazione.
Un altro aspetto fondamentale: l’informazione sui rischi e sulle procedure di emergenza deve comunque essere garantita dal primo giorno di lavoro.
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