28/07/2023
Nei mesi scorsi ci fu un tentativo di riportare i rifiuti prodotti dagli agriturismi e dagli spacci aziendali agricoli tra i rifiuti urbani. Uscì una prima bozza di decreto correttivo del Dlgs 116/2020, nel quale ne era stato espressamente previsto il ritorno, tuttavia su tale modifica non hanno concordato le Commissioni parlamentari che, in sede di parere obbligatorio al decreto, hanno espressamente richiesto la necessità di sopprimere le innovazioni introdotte, con riguardo proprio all'esclusione di talune categorie di rifiuti dalla classificazione dei rifiuti speciali. Ecco pertanto come, in sede di approvazione definitiva del decreto correttivo (Dlgs 213/2022) le modifiche proposte sono state espunte, lasciando invariate le disposizione del Dlgs 116/2020.
Il Dlgs 116/2020 ha riscritto la definizione di rifiuto urbano, in applicazione della direttiva Ue 2018/851, che modifica la direttiva 200/98/Ce relativa ai rifiuti, e della direttiva 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. In particolare, il nuovo articolo 183 del Dlgs 152/2006 prevede, ormai dal 2021, che non sono considerati più rifiuti urbani i rifiuti della produzione e dell'agricoltura e che sono invece tali quelli prodotti dalle utenze non domestiche, indicate nell'allegato L-quinquies al decreto, simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici riportati nell'allegato L-quater al decreto. Allegato L-quinquies che non include gli stabilimenti industriali con capannone di produzione e le attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135 codice civile. Tali rifiuti sono pertanto sempre speciali, a mente anche di quanto previsto dal nuovo articolo 184 del Dlgs 152/2006,
senza alcuna possibilità per i comuni di assimilarli a quelli urbani, come avveniva fino al 2020. Ciò in considerazione del fatto che il potere di assimilazione comunale dei rifiuti speciali a quelli urbani è stato espressamente soppresso.
Quanto sopra deriva dall'attuazione di direttive comunitarie. In particolare, la direttiva Ue 2018/851 specifica che i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.
Per le attività agricole e quelle connesse (tra cui rientrano ad esempio anche le attività agrituristiche e quelle di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli), la norma definisce speciali tutti i rifiuti prodotti, con la conseguenza che le superfici a esse destinate devono essere escluse totalmente dalla Tari e che allo stesso tempo i produttori devono organizzarsi per gestire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico.
Situazione questa che ha creato più di qualche problema, in quanto spesso gli stessi imprenditori agricoli avrebbero preferito continuare ad essere serviti dal servizio pubblico, invece che dover
attuare i complessi adempimenti legati alla gestione autonoma dei rifiuti, rifiuti sono spesso del tutto identici a quelli urbani.
Alessandro Merciari