Spezia Risorse SpA

Spezia Risorse SpA Gestione e Riscossione delle entrate comunali Nel novembre 2020 Spezia Risorse S.p.A. Socio di maggioranza (con il 60 % delle azioni) è il Comune della Spezia.

Nel corso del biennio 2004-05 il Comune della Spezia ha portato a compimento un progetto innovativo di riforma dei servizi comunali che, tra i primi in Italia, ha comportato la costituzione di una società dedicata alla gestione e riscossione delle entrate comunali (tributarie ed extra tributarie). Il progetto prevedeva per il Comune di passare da un modello di gestione dei servizi articolato su pi

ù operatori pubblici e privati, particolarmente oneroso per le casse comunali e frammentario nei confronti dei contribuenti, ad un modello unico e centralizzato in cui tutte le funzioni fossero assolte da una società controllata dal Comune, con conseguente risparmio dei costi operativi e ottimizzazione delle entrate di competenza comunale. Per concretizzare una riforma così articolata, l'Amministrazione Comunale della Spezia ha deciso di costituire una Società mista pubblico-privata, con il Comune nel ruolo di azionista di controllo e con partner privati capaci di sostenere gli investimenti e di apportare know-how tecnologico. A seguito di una gara nazionale svolta per la selezione dei soci privati, nel novembre 2005 è stata costituita Spezia Risorse S.p.A. che ha visto una compagine azionaria totalmente locale così costituita:

COMUNE della SPEZIA (60 %)
GE.FI.L SpA - Carispe (gruppo Cariparma Credit Agricole) (20%)
ICA SrL (20%)

A conferma del ruolo istituzionale svolto, Spezia Risorse S.p.A ha ottenuto l'iscrizione al n° 146 dell'albo del Ministero dell'economia e delle Finanze dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle Province e dei Comuni con un Capitale sociale pari a € 1.000.000,00. ha acquistato l’intero pacchetto azionario detenuto dai soci privati, assumendo così la struttura di società pubblica. Le azioni sono state offerte sul mercato ai Comuni e Enti pubblici territoriali della Provincia della Spezia e zone limitrofe. Nell’anno 2022 Spezia Risorse S.p.A è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio nel 45°evento del Premio “Industria Felix -L’Italia che compete 2022”, 3ª edizione nazionale. Nel corso degli ultimi anni la Società è cresciuta espandendo la sua attività dal Comune della Spezia a nuovi Enti locali del territorio provinciale ed extra-provinciale spezzino. Oggi sono 9 i Comuni che si affidano ogni giorno a Spezia Risorse nella gestione dei servizi locali in virtù di appositi Convenzioni e Accordi specifici. Attualmente la proprietà di Spezia Risorse S.p.A è costituita principalmente da Enti locali. Di seguito si riporta la compagine sociale e la ripartizione delle quote azionarie:

Comune della Spezia al 60%
Comune di Arcola al 1%
Comune di Aulla al 1%
Comune di Brugnato al 1%
Comune di Luni al 1%
Comune di Monterosso al Mare al 1%
Comune di Porto Venere al 1%
Comune di Sarzana al 1%
Comune di Santo Stefano di Magra al 1%
Spezia Risorse S.p.A al 32,5%

🚨 ATTENZIONE: FALSI SMS A NOME DELLA TARISpezia Risorse informa i cittadini che sono in corso tentativi di truffa tramit...
18/04/2026

🚨 ATTENZIONE: FALSI SMS A NOME DELLA TARI

Spezia Risorse informa i cittadini che sono in corso tentativi di truffa tramite SMS (smishing).

📩 Alcuni contribuenti stanno ricevendo messaggi che invitano a contattare presunti uffici TARI.

⚠️ Attenzione:

❌ Non sono messaggi inviati da Spezia Risorse;
❌ I numeri indicati NON appartengono ai nostri uffici;
❌ Si tratta di un tentativo di truffa.

👉 Cosa fare:

• Non chiamare i numeri indicati;
• Non fornire dati personali;
• In caso di dubbi, contattare solo i canali ufficiali.

🔎 Per informazioni: www.speziarisorse.it.

📢 Condividi questo messaggio per aiutare altre persone a non cadere nella truffa.

Spezia Risorse S.p.A. ha attivato il nuovo Albo Telematico degli Operatori Economici, strumento dedicato alla gestione d...
04/03/2026

Spezia Risorse S.p.A. ha attivato il nuovo Albo Telematico degli Operatori Economici, strumento dedicato alla gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 36/2023.

L’Albo, di carattere aperto, nasce con l’obiettivo di rendere l’azione amministrativa più semplice, efficiente e trasparente, nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e proporzionalità.

Attraverso questo strumento, la Società potrà individuare operatori economici qualificati da invitare alle procedure di affidamento diretto e alle procedure negoziate previste dalla normativa vigente.
L’abilitazione alle diverse sezioni avviene esclusivamente online tramite il portale dedicato: 👉 https://speziarisorse.acquistitelematici.it/

Tutta la documentazione, inclusi regolamento, requisiti e modalità di iscrizione, è disponibile sul sito istituzionale.

COMUNICAZIONE AI CITTADINISPEZIA RISORSE CAMBIA SEDEInformiamo l’utenza che gli uffici di Spezia Risorse si sposteranno ...
22/01/2025

COMUNICAZIONE AI CITTADINI
SPEZIA RISORSE CAMBIA SEDE

Informiamo l’utenza che gli uffici di Spezia Risorse si sposteranno dalla sede di Via Pascoli alla nuova sede di via La Marmora 18.

A partire dal 27 gennaio 2025, tutti i servizi saranno operativi presso Via La Marmora, 18 – La Spezia.

Orari di apertura e modalità di accesso rimangono invariati.

Vi ringraziamo per la collaborazione

Spezia Risorse

Con la decisione n. 25564 del 31/08/2023 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento in ordine alla tassabilità ...
31/10/2023

Con la decisione n. 25564 del 31/08/2023 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento in ordine alla tassabilità dei magazzini delle attività produttive, evidenziando che il diritto all’esonero dalla tassa va provato dal contribuente e in ogni caso riguarda solo la quota variabile della tariffa.

Nel caso in esame la Cassazione respinge il ricorso del contribuente, dando atto che l’area tassabile è quella destinata «a deposito, magazzino e locali accessori con presenza di persone fisiche», in conformità al consolidato orientamento di legittimità.

Alessandro Merciari

Una recente sentenza di Corte di Giustizia tributaria regionale torna su un principio legato alla Tassa sui Rifiuti già ...
07/09/2023

Una recente sentenza di Corte di Giustizia tributaria regionale torna su un principio legato alla Tassa sui Rifiuti già oggetto di valutazione in passato da parte della suprema Corte di Cassazione.

Per fruire delle esenzioni previste, il contribuente deve presentare specifica denuncia delle superfici esenti onde delimitare le aree ove si producono rifiuti speciali ed al fine di consentire al Comune di controllare la sussistenza delle condizioni di riduzione del tributo, nonché esibire i formulari e i moduli. Hanno osservato i giudici di seconde cure che già nel regolamento-tipo, pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze e ripreso nei regolamenti comunali, per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti è espressamente indicato che "per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, eccetera), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; devono altresì comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Trattasi di un iter ben definito che ha l'obiettivo di portare a conoscenza dell'Ente le superfici escluse dal tributo, nonché quello di verificare che lo smaltimento dei rifiuti speciali avvenga conformemente alla normativa.

Appare quindi evidente che l'assolvimento delle suddette prescrizioni sia indispensabile per escludere dalla tassazione le superfici produttive di rifiuti speciali ed il mancato rispetto delle stesse comporta inevitabilmente la decadenza dal beneficio.

L'onere della prova è in capo al contribuente, su cui ricade anche l’obbligo della denuncia TARI, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011; n. 1635/2015; n. 10787 del 2016; Cass. n. 21250/2017).

Principio ben espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3800/2018 nella quale si chiarisce che spetta al contribuente dimostrare e dichiarare l'esistenza delle condizioni che legittimano le riduzioni o le esclusioni.

Peraltro, la Cassazione ha monoliticamente affermato che le riduzioni possono essere riconosciute solo se la dichiarazione è presentata nei termini previsti dalla legge o dal regolamento comunale, non potendosi sanare l'omissione a posteriori in sede contenziosa.

Alessandro Merciari

Spezia Risorse S.p.A. informa l'utenza che in data 14/08/2023 gli uffici della sede centrale in Via Pascoli 64 saranno r...
11/08/2023

Spezia Risorse S.p.A. informa l'utenza che in data 14/08/2023 gli uffici della sede centrale in Via Pascoli 64 saranno regolarmente aperti.

Una recente sentenza di Cassazione ha chiarito come le cosiddette “seconde case” non possano usufruire l’esenzione per l...
10/08/2023

Una recente sentenza di Cassazione ha chiarito come le cosiddette “seconde case” non possano usufruire l’esenzione per l’abitazione principale. Non basta la residenza anagrafica di uno dei coniugi per garantirsi il diritto all’esenzione.

Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale della norma IMU dedicata all’esenzione prevista per l’abitazione principale, mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci».

I giudici della Cassazione Civile Ord. Sez. 5, con la sentenza numero 19788 del 11/7/2023 hanno respinto il ricorso di un Comune che voleva riformata una sentenza di CTR con la quale i giudici d'appello avevano riconosciuto il diritto della contribuente ad usufruire dell'esenzione oggetto di controversia, benché nell'immobile oggetto di tassazione avesse fissato la residenza anagrafica e dimorasse solo il contribuente, mentre il coniuge era risultato pacificamente residente e dimorante in altro comune.

La Cassazione nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13.10.2022 che aveva ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile, ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.

Alessandro Merciari

Nei mesi scorsi ci fu un tentativo di riportare i rifiuti prodotti dagli agriturismi e dagli spacci aziendali agricoli t...
28/07/2023

Nei mesi scorsi ci fu un tentativo di riportare i rifiuti prodotti dagli agriturismi e dagli spacci aziendali agricoli tra i rifiuti urbani. Uscì una prima bozza di decreto correttivo del Dlgs 116/2020, nel quale ne era stato espressamente previsto il ritorno, tuttavia su tale modifica non hanno concordato le Commissioni parlamentari che, in sede di parere obbligatorio al decreto, hanno espressamente richiesto la necessità di sopprimere le innovazioni introdotte, con riguardo proprio all'esclusione di talune categorie di rifiuti dalla classificazione dei rifiuti speciali. Ecco pertanto come, in sede di approvazione definitiva del decreto correttivo (Dlgs 213/2022) le modifiche proposte sono state espunte, lasciando invariate le disposizione del Dlgs 116/2020.

Il Dlgs 116/2020 ha riscritto la definizione di rifiuto urbano, in applicazione della direttiva Ue 2018/851, che modifica la direttiva 200/98/Ce relativa ai rifiuti, e della direttiva 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. In particolare, il nuovo articolo 183 del Dlgs 152/2006 prevede, ormai dal 2021, che non sono considerati più rifiuti urbani i rifiuti della produzione e dell'agricoltura e che sono invece tali quelli prodotti dalle utenze non domestiche, indicate nell'allegato L-quinquies al decreto, simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici riportati nell'allegato L-quater al decreto. Allegato L-quinquies che non include gli stabilimenti industriali con capannone di produzione e le attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135 codice civile. Tali rifiuti sono pertanto sempre speciali, a mente anche di quanto previsto dal nuovo articolo 184 del Dlgs 152/2006,
senza alcuna possibilità per i comuni di assimilarli a quelli urbani, come avveniva fino al 2020. Ciò in considerazione del fatto che il potere di assimilazione comunale dei rifiuti speciali a quelli urbani è stato espressamente soppresso.

Quanto sopra deriva dall'attuazione di direttive comunitarie. In particolare, la direttiva Ue 2018/851 specifica che i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.

Per le attività agricole e quelle connesse (tra cui rientrano ad esempio anche le attività agrituristiche e quelle di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli), la norma definisce speciali tutti i rifiuti prodotti, con la conseguenza che le superfici a esse destinate devono essere escluse totalmente dalla Tari e che allo stesso tempo i produttori devono organizzarsi per gestire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico.

Situazione questa che ha creato più di qualche problema, in quanto spesso gli stessi imprenditori agricoli avrebbero preferito continuare ad essere serviti dal servizio pubblico, invece che dover
attuare i complessi adempimenti legati alla gestione autonoma dei rifiuti, rifiuti sono spesso del tutto identici a quelli urbani.

Alessandro Merciari

In tema di IMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2...
18/07/2023

In tema di IMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla I. n.214 del 2011), devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un& #39;obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (cfr. Cass. n. 5804 del 24/02/2023);

Con la decisione n. 18005 del 22/6/2023 la Cassazione respinge così il ricorso di una società riteneva di dover usufruire dell’agevolazione IMU prevista per i fabbricati inagibili ed inutilizzati. La Corte ha ribadito il proprio indirizzo secondo cui la riduzione del 50% dell’IMU, prevista per i fabbricati inagibili, è applicabile solo, come detto, nel caso in cui gli stessi presentino un degrado fisico o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile neppure con interventi di manutenzione straordinaria.

Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (G.U. n.124 del 29 m...
11/07/2023

Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (G.U. n.124 del 29 maggio scorso), introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).

Al fine di ripristinare una necessaria parità di trattamento, sia tra Comuni che tra contribuenti, è intervenuta in sede di conversione del Decreto Legge, una modifica che permette agli enti locali di
scegliere, con l’adozione di un proprio atto regolamentare, non solo l’adesione agli interventi di cancellazione parziale dei ruoli di minore entità, ma anche l’adesione alla “rottamazione” e la facoltà di adozione degli strumenti di definizione agevolata relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi non affidati all’AdE-R.

Come previsto dall’art. 17 bis del Dl. N. 34/2023, il Comune potrà deliberare contemporaneamente sia lo stralcio (parziale o totale) che la definizione agevolata, oppure solo lo stralcio o solo la definizione agevolata.

L’oggetto dello stralcio e/o della definizione agevolata interessa tutti gli importi, riferiti a entrate tributarie ed extratributarie, che sono confluiti in un’ingiunzione di pagamento o, a decorrere dal 2020, in un accertamento esecutivo.

L’art. 17-bis, dl n. 34/2023 è applicabile ai casi di “riscossione diretta” o di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997. Rientrano nell’ambito di applicazione, benché non espressamente citati, anche gli atti emessi dalle società in house, come Spezia Risorse SpA.

Occorre precisare che l’adozione del regolamento, da parte dei Comuni, non risulta essere un obbligo, bensì una mera facoltà. I Comuni che vorranno adottare tale regolamento, dovranno farlo entro il prossimo 29 luglio 2023.

Alessandro Merciari

Indirizzo

Via Giovanni Pascoli, 64
La Spezia
19124

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 13:00
14:30 - 16:00
Martedì 08:30 - 13:00
14:30 - 16:00
Mercoledì 08:30 - 13:00
14:30 - 16:00
Giovedì 08:30 - 13:00
14:30 - 16:00
Venerdì 08:30 - 13:00
14:30 - 16:00
Sabato 09:00 - 12:00

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