Concilia Lex Spa

Concilia Lex Spa Organismo di mediazione ed ente di formazione Il tutto avviene senza il fragore, le lungaggini e gli alti costi delle azioni giudiziarie.

Mediazione
La mediazione è la composizione di una controversia in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili a seguito dello svolgimento dell’attività di mediazione. Si tratta di un procedimento celere ed economico che si propone di risolvere i contrasti tra le parti grazie all’intervento di un mediatore ossia di un professionista neutrale, imparziale e competente. Il mediatore,

lungi dall’essere un giudice o un arbitro, non giudica né sentenzia ma agevola il dialogo tra le parti in lite, creando un clima sereno e disteso che permette di individuare ed esaminare le varie possibili soluzioni del contrasto in maniera equa e vantaggiosa per entrambi. Al termine del procedimento conciliativo non ci sono né vinti né vincitori ma solo due soggetti che in caso di successo della mediazione hanno raggiunto un accordo reciprocamente soddisfacente. PER MAGGIORI INFO:

http://www.concilialex.it/

24/06/2016
Concilia Lex organizza un convengo dal titolo: "I GIORNATA NAZIONALE DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE"Location: Mos...
24/06/2016

Concilia Lex organizza un convengo dal titolo:
"I GIORNATA NAZIONALE DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE"
Location: Mostra d'Oltermare di Napoli.

Per info: www.concilialex.it sezione: EVENTI oppure 800482977

Concilia Lex S.p.A. Centro di eccellenza per Mediazione, Formazione Professionale per Mediatori, Credit Management, Debit Management. Servizi OnLine.

“Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l'armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa....
15/05/2016

“Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l'armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa.” (ERACLITO)

La Mediazione è possibilità di far sentire la propria "voce" le proprie "ragioni". Il diritto è a disposizione delle par...
09/05/2016

La Mediazione è possibilità di far sentire la propria "voce" le proprie "ragioni". Il diritto è a disposizione delle parti. La giustizia nei tribunali funziona poco? La Mediazione è la soluzione.

09/05/2016

La condizione di procedibilità non è superata con la presenza del solo difensore.

Tribunale di Modena, ordinanza 2.5.2016.

Nell’ottica di garantire lo “svolgimento della mediazione” e considerare attuata la condizione di procedibilità della domanda è indispensabile che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente assistite dal difensore, non essendo sufficiente che compaia unicamente il difensore, nella veste di delegato della parte (Trib. Bologna 5 giugno 2014).
Laddove non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l’incontro invitandole a comparire personalmente.

09/05/2016

In assenza di impedimenti effettivi, le parti devono procedere oltre il primo incontro.

Tribunale di Siracusa, ordinanza 30.3.2016.

La mediazione obbligatoria ex lege e quella demandata dal giudice presuppongono la presenza personale delle parti e dei rispettivi difensori.
Nel primo incontro il mediatore chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della mediazione e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione non obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva.
La violazione di tali presupposti comporta la improcedibilità della domanda.

09/05/2016

Non è giustificata l’assenza della parte che ritiene esoso il procedimento di mediazione.

Tribunale di Pescara, ordinanze 13.04.2016 e 20.4.2016.

Nelle due ordinanze il Tribunale di Pescara ha sanzionato la banca assente senza alcuna giustificazione al primo incontro di mediazione, condannandola già alla prima udienza al pagamento in favore dell'erario della somma pari al contributo unificato della causa ex art. 8 D.Lgs. 28/2010.

30/04/2016

Tribunale di Torino, mediazione bancaria: la domanda è improcedibile se manca la presenza di un avvocato.
Continua l’orientamento di alcuni Tribunali di stabilire molto chiaramente che una mediazione obbligatoria è improcedibile se manca l’assistenza di un avvocato. In questo caso specifico è il Tribunale di Torino, nella persona del Giudice, dott. Cecilia Marino, con sentenza emessa lo scorso 30 marzo, che chiarisce le conseguenze processuali di una situazione del genere.
La sentenza in oggetto riguardava un contenzioso di tipo bancario (attore versus banca) su invalidità e nullità parziale di conto corrente. Già alla prima udienza viene rilevata la mancata osservanza, da parte dell’attore contro la banca, dell’obbligatorio tentativo di mediazione (ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010). Successivamente l’attore si presentava in sede dell’Organismo di mediazione senza un avvocato. Di conseguenza, la banca parte avversa eccepiva l’improcedibilità della mediazione proprio per la mancata assistenza di un avvocato.
Il Tribunale di Torino in questa sentenza, accogliendo l’eccezione pregiudiziale di procedibilità avanzata dalla banca, dichiara la parte attrice tenuta a rimborsare anche le spese di lite. La motivazione viene ricavata dall’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, il quale recita che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (...) contratti (...) bancari (...) è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (...). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Di conseguenza, si legge ancora nella sentenza, il procedimento di mediazione esperito da parte attrice non può considerarsi validamente esperito, essendo necessaria, per espressa previsione legislativa, l’assistenza di un avvocato per la validità del procedimento stesso. (Tribunale di Torino 29.4.2016)

30/04/2016

Tribunale di Verona: la partecipazione al primo incontro informativo integra la condizione di procedibilità
Sanzionare il rifiuto delle parti di proseguire nella mediazione dopo il primo incontro: se l’orientamento di alcuni Tribunali (come quello di Vasto, ad esempio, con l’ordinanza del 23 aprile scorso) sposano questa tendenza, altri tendono a rifiutarla. È il caso del Tribunale di Verona, nella sentenza del 24 marzo 2016 (leggila qui , nella nostra sezione giurisprudenza), in cui attraverso il Giudice dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano non si condivide affatto tale orientamento.
In un punto della sentenza si legge infatti: […] “Bisogna riconoscere che la partecipazione effettiva della parte al procedimento di mediazione è e resta un fatto sostanzialmente incoercibile e non sanzionabile se non sul piano delle spese legali e nei limiti di cui alla legge, non potendo non riconoscersi alle parti, in qualsiasi momento del procedimento, la facoltà di sottrarvisi, sopportandone sì le conseguenze processuali ma non in chiave di improcedibilità della domanda, di dubbia compatibilità con l'art. 24 della Costituzione”.
In tal senso non viene neanche condivisa l’interpretazione dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010 “…di attribuire al mediatore il compito di verificare l'eventuale sussistenza di concreti impedimenti all'effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine all'opportunità di dare inizio alla stessa”, poiché, si dice nella sentenza, tale indirizzo: […] “Non considera che il principale potenziale impedimento all’effettivo esperimento della procedura è l’eventuale legittima volontà contraria della parte che, una volta ricevuta l’informativa sulla funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, conservi l’intendimento di sottoporre le sue ragioni all’autorità giudiziaria, e che non può, pertanto essere marginalizzata e ridotta a mero capriccio sino ad essere attinta dalla sanzione della improcedibilità della corrispondente domanda di giustizia”.
Per il Tribunale di Verona, dunque, in questa sentenza il primo incontro informativo non è un momento estraneo alla ricerca dell’accordo. La mediazione può chiudersi, così, al primo incontro, ritenendo che la partecipazione a quest’ultimo integri la condizione di procedibilità. (Tribunale di Verona 27.4.2016)

Indirizzo

Via Garibaldi N. 124
Lentini
96016

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 13:00
15:00 - 19:30
Martedì 08:30 - 13:00
15:00 - 19:30
Mercoledì 08:30 - 13:00
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Giovedì 08:30 - 13:00
15:00 - 19:30
Venerdì 08:30 - 13:00

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