Fondazione Commercialistitaliani

Fondazione Commercialistitaliani FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI: al servizio del Cittadino

09/07/2026

STATUTO DEL CONTRIBUENTE: RETROATTIVITÀ A SFAVORE E DEROGHE AI PRINCIPI, NEL 2026 TOCCA AL CREDITO D’IMPOSTA 5.0 E AGLI ISA

L'art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, meglio conosciuta come Statuto del Contribuente, scolpisce un principio imperativo e lo pone a tutela e salvaguardia di cittadini e imprese, disponendo con assoluta chiarezza che “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”.
Il potere legislativo però ha ignorato più volte lo Statuto, prevedendo espressamente all’interno della disposizione normativa di turno, tramite “manine sconosciute” che “in deroga all’articolo 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del …”.
Una maniera velata e magari speranzosa di disattenzione da parte dei soggetti coinvolti per inserire norme con effetto fiscale retroattivo.

Quest'anno è toccato pure al credito d’imposta 5.0. Le aziende italiane avevano investito in beni e progetti da cui consegue un risparmio dei consumi energetici nonché presentato una enormità di domande nel mese di novembre 2025. Il Decreto Fiscale 2026, nella sua versione originaria aveva riconosciuto un credito del 35% alle aziende rispetto all’importo richiesto con le domande, con effetto retroattivo e nel limite delle risorse di spesa pari ad euro 500 milioni circa. Niente rispetto a quanto richiesto. Le aziende, cosiddette “Esodati del 5.0” hanno investito in nuovi progetti che garantivano un credito d’imposta per poi, cambiando le regole del gioco, non ricevere niente.
Per fortuna, le polemiche sono state talmente elevate, che il Governo è ritornato sui suoi passi. Infatti il Decreto Legge cosiddetto Carburanti ha riportato la percentuale del credito spettante all’89,77% dell’importo richiesto.

Tornando allo Statuto, sempre l’art. 3 prevede che, in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Orbene, il solito Decreto Fiscale 2026, durante la sua conversione in Legge (la solita manina sconosciuta?), ha stabilito ed autorizzato l’Agenzia Entrate a presentare il software “il tuo ISA/2026” entro il 15.05.2026, quando in verità avrebbe dovuto essere presentato entro il 30.04.2026. Un vero e proprio condono a favore dell’Agenzia Entrate.
Ancora una volta, ci ha pensato un altro Decreto governativo, per risistemare le cose, pareggiare i conti tra Fisco e contribuenti, garantendo la proroga degli adempimenti fiscali nonostante il ritardo della consegna del software.

Stante, quanto sopra, il punto però è un altro. La retroattività e le deroghe allo Statuto del Contribuente sono diventate ormai una costante ed un’attenuante per giustificare esigenze di gettito e, di conseguenza, una regola sempre a sfavore di cittadini e imprese.
Una volta per tutte è bene che si osservi il principio inviolabile secondo cui la norma non può mai essere retroattiva né tanto meno se aggirata da deroghe.
Lo “Statuto del Contribuente”, entrato in vigore il 1° agosto 2000 e votato all’unanimità, è una legge equa, colma di validi principi ed emanata per chiarire e migliorare i rapporti tra il fisco ed i contribuenti. Spesso però i buoni propositi restano sulla carta e non si incontrano con i fatti. Lo dice la storia, testimone delle esplicite ed implicite deroghe che, altro non sono se non il frutto della scarsa considerazione, che il Parlamento ed i Governi succedutisi dal 2000 ad oggi, hanno sempre avuto per lo Statuto, un testo che invitiamo a leggere, così come invitiamo a valutare l’articolo 11 delle Preleggi, secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo”.
Un sistema fiscale senza questi presupposti basilari, non risulta affidabile neanche agli occhi degli operatori stranieri che potenzialmente potrebbero investire nel nostro Paese.

Livorno, 06.07.2026
FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Carlo Fabbri

www.fondazioneci.it

24/06/2026

DETRAZIONI FISCALI PER ACQUISTO DI PANNOLINI
E LATTE ARTIFICIALE IN POLVERE PER NEONATI

Prima di entrare nel merito fiscale, occorre premettere che costituisce un dovere civile di ogni Governo e della Politica in generale, salvaguardare il futuro del Paese. In tale ottica, se si vuole aiutare la famiglia con provvedimenti a suo favore e se è interesse dei Partiti incentivare la natalità, non riusciamo a capire perché, ad oggi, non sia riconosciuta, la detrazione fiscale per l’acquisto dei pannolini e del latte artificiale in polvere per neonati.

In verità, spesso, volti noti e meno noti della politica, hanno annunciato provvedimenti a favore della famiglia, dei giovani, delle ragazze madri, delle coppie di fatto, ma poi, a conti fatti, il nostro Paese è sempre il fanalino di coda, se confrontato agli altri Paesi della Comunità Europea.
Lo Stato invece dovrebbe garantire l'adozione di specifiche politiche a favore della famiglia, delle giovani coppie (che costituiscono il futuro del paese) e delle ragazze madri per garantire il loro benessere economico.

Ad oggi c’è un solo dato certo: l’aumento delle famiglie povere e di quelle che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese con i propri redditi.
E’ appurato che in Italia il prezzo del latte artificiale in polvere è superiore del 50% rispetto ai prezzi praticati in altri Paesi dell’Unione Europea. Ciò comporta, soprattutto per i genitori che hanno avuto dei gemelli o dei neonati prematuri, enormi ed ingiuste differenze di costo nell’allattamento dei loro bambini rispetto al resto dell’Europa.
Questa differenza incide ovviamente sul bilancio delle famiglie, soprattutto di quelle a più basso reddito; pertanto, si ritiene necessario intervenire con urgenza e fermezza, al fine di eliminare questa sperequazione rispetto ad altri Paesi, ed eliminare così, dal bilancio delle famiglie italiane, questa ingiusta ed ingiustificabile “tassa sui neonati”.

E’ bene ricordare, inoltre, che il problema non è solo economico, ma anche sociale e sanitario, poiché non riguarda un articolo di lusso, ma un alimento essenziale per neonati e lattanti privi di latte materno.
L'allattamento artificiale è più diffuso proprio nelle famiglie a più basso reddito, nei prematuri, nei patologici, nei gemelli etc.
Il latte artificiale per neonati è un prodotto privo di una specifica finalità medica, anche se prescritto dal pediatra e pertanto, ad ora, tale tipo di spesa è considerata non detraibile. Basterebbe quindi aggiungere all’art. 15 del TUIR questa nuova detrazione fiscale riconoscendo, previa prescrizione del pediatra, la detraibilità della spesa per pannolini e latte artificiale in polvere fino ad un limite di 1.000 euro annui per ciascun figlio.

Spesso, i Governi di turno si preoccupano dello stato delle nascite, che in Italia è bassissimo, ma per la loro incentivazione non si fa niente. Nemmeno quello che hanno promesso in campagna elettorale.
Vediamo allora se la campagna elettorale la facciamo partire noi, e la loro promessa viene mantenuta è trasformata in realtà.

Livorno, 23.06.2026

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Raffaella Crescentini

www.fondazioneci.it

18/06/2026

IL DOPO “ROTTAMAZIONE QUINQUIES”:
COME VOLEVASI DIMOSTRARE

Con il Comunicato “Rottamazione quinquies SI, ma da migliorare” pubblicato nel mese di Novembre 2025, questa Fondazione aveva avanzato alcune proposte al fine di consentire l'accesso alla rottamazione ad un numero elevato di contribuenti tale da garantire un gettito consistente.

Le proposte non sono state accolte. La quantità delle adesioni rilevata al 30.04.26 (ultimo giorno per presentare le domande), non rispecchia quello che il Governo prevedeva, poiché le domande presentate sono state un milione ed ottocentomila, su un bacino di contribuenti potenziali di circa sette milioni.

In considerazione dei paletti esistenti nella legge avevamo previsto una percentuale così bassa e, con il Comunicato citato eravamo stati molto chiari: appoggiamo senza riserve l'iniziativa partita dalla Lega, ma servono modifiche. Niente è stato fatto in tal senso e il flop sul numero di domande, dimostra che le modifiche suggerite avevano senso.

Infatti, avevamo detto che la nuova definizione agevolata affinché producesse gli auspicati effetti, necessitava di alcune modifiche che di seguito elenchiamo:
- far rientrare nella rottamazione cinque i debiti iscritti a ruolo fino al 31.12.2025 e non fino al 31.12.2023;
- includere nella rottamazione anche i debiti iscritti a ruolo entro il 15.01.2026, sia per aumentare le entrate, sia per evitare una ulteriore disparità di trattamento fra coloro i cui debiti sono stati affidati all'Agente della riscossione entro il 31.12.2025 e quelli che, incolpevolmente, li hanno avuti affidati dopo tale data;
- proporre insieme alla rottamazione cinque anche la sanatoria degli avvisi bonari ex art. 36 bis del DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 cosi come previsto per le cartelle (rateizzazione lunga almeno ad 84 rate mensili), oppure, in alternativa, ridurre le sanzioni come è stato fatto in passato con la Legge di Bilancio 2023 (Art. 1, commi 155-156);
- prevedere, oltre alla rottamazione, lo stralcio dei debiti fino a 2.000 euro esistenti al 31.12.2025.
Lo stralcio doveva essere previsto precedentemente alla rottamazione perché se fra le rateazioni in corso vi fossero singoli debiti residui inferiori a tale cifra, il piano di ammortamento sarebbe cambiato con conseguente necessità di rimodulazione della rate che l'Agenzia della riscossione doveva comunicare tempestivamente ai contribuenti.
- i Comuni, dovevano accogliere con apposita delibera la definizione agevolata includendo i propri tributi locali; magari organizzando prioritariamente appositi incontri tra Governo e Enti Locali affinché si producesse un testo con il consenso di tutte le parti.
- gli interessi dovuti sulla rottamazione a decorrere dalla seconda rata, anziché al 3 per cento (aumentati rispetto alle precedenti edizioni), dovevamo essere riportati al 2 per cento;
- infine, esulando dalla rottamazione, avrebbe costituito un valido aiuto ai cittadini anticipare al 2026 (attualmente 2029) la rateizzazione ordinaria dei debiti iscritti a ruolo, fino a 108 rate mensili, e quella straordinaria da dieci a dodici anni.

Ancora oggi, stiamo parlando di una Rottamazione quinquies estesa ai Comuni. Infatti, il Decreto Fiscale n. 38/2026 convertito in Legge, prevede la presentazione delle domande tra Settembre/Ottobre 2026 da parte dei contribuenti. C’è un piccolo particolare però, da tenere in debita considerazione. I Comuni per autorizzare i cittadini a presentare la domanda di rottamazione dei tributi locali, devono approvare la definizione agevolata in Consiglio Comunale entro Giugno 2026.

Se non l’hanno fatto prima, sarà difficile che i Comuni aderiscano adesso.
Confidiamo tuttavia in una maggiore attenzione da parte del Governo e degli Enti locali rispetto al passato e, se sarà dato spazio ai suggerimenti dati nel corso degli anni, una eventuale rottamazione sexies porterà entrate e risorse maggiori rispetto a quelle delle cinque edizioni precedenti.
Anche perché a sbagliare tutte le edizioni delle rottamazioni, prima o poi quella corretta arriva...

Livorno, 13 Giugno 2026

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Marco Gelli

www.fondazioneci.it

03/06/2026

PROROGA DEI VERSAMENTI A SALDO ED IN ACCONTO DELLE IMPOSTE E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Concedere la proroga dei versamenti delle imposte a saldo 2025 ed in acconto 2026 ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dei contributi previdenziali Inps, era una necessità che è stata rispettata. La proroga tuttavia, avrebbe dovuto essere estesa al 31 agosto e non al 20 come invece è stato fatto. Per i motivi che esponiamo la disposizione dovrebbe essere automatica, senza necessità di alcuna specifica richiesta.

La normativa attuale prevede la scadenza ordinaria al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% se i versamenti sono eseguiti oltre tale data ed entro il 30 luglio.
Con il D.L. n. 89/2026 è stata disposta una proroga dal 30.6 al 20.7 senza maggiorazione e dal 30.07 al 20.08 ma, a differenza degli altri anni con una maggiorazione allo 0,8%.
È la solita piccola proroga ma questa volta con il raddoppio della maggiorazione.
Siamo fermamente contrari alla decisione presa, anche perché all'interno delle scadenze si appalesa una ingiusta disparità.

Con ordine, diamo risalto alle numerose cause che hanno confermano la necessità della proroga.
Se viene dato più tempo all’Agenzia delle Entrate per emanare i provvedimenti che approvano i modelli dichiarativi, lo stesso tempo (e non meno) dovrebbe essere dato ai contribuenti per elaborare le dichiarazioni fiscali.
Gli ISA (indici sintetici di affidabilità) sono approvati anch’essi entro il 31.3 del periodo d’imposta successivo (prima era 31.12). E inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, indispensabili per tenere di conto di situazioni straordinarie, possono essere approvate entro il 30.4 e non più entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito il software «Il tuo ISA» il 13.5.26, ma il 20.05.26 è stata pubblicata una nuova versione del software.
Ciò ha diminuito il tempo a disposizione sia per i contribuenti e gli intermediari per redigere le dichiarazioni fiscali, sia per le case di software per predisporre i programmi dichiarativi conformi ai modelli e alle specifiche tecniche.
Nel frattempo, nessuno valuta che i contribuenti dovrebbero avere la possibilità di applicare il software ISA durante la chiusura del bilancio. Non è difficile da capire.
Inoltre, le modifiche apportate al Concordato Preventivo Biennale, finalizzate ad aumentare l’adesione dei contribuenti, incidono in modo netto sul software ISA e sulle dichiarazioni dei redditi ed Irap.
Ennesimi “ritocchi” e “integrazioni”, perché nessuno è in grado di chiudere mai niente al primo provvedimento.

In questa confusione normativa, sembra passato in “sordina” il “regalino” della maggiorazione dello 0,8%.
Ad oggi le scadenze “spezzatino” sono le seguenti:
- entro il 30.06.2026 per i privati non titolari di Partita Iva;
- entro il 30.07.2026 per i privati di cui sopra con la maggiorazione dello 0,4%;
- entro il 20.7.2026, senza alcuna maggiorazione per i soggetti titolari di Partita Iva soggetti ad ISA;
- dal 21.07.2026 al 20.08.2026, per tali soggetti con la maggiorazione dello 0,80%.
- nessuna proroga per i soggetti con partita Iva e ricavi superiori ai limiti dell'applicabilità ISA.
Quanto sopra determina una violazione del principio di uguaglianza in quanto se un privato non titolare di partita Iva paga le imposte il 27 luglio lo fa con una maggiorazione dello 0,40; se alla stessa data paga un soggetto titolare di partita Iva soggetto ad Isa, la maggiorazione è dello 0.80%, e quindi doppia.

Secondo quanto disposto dal Decreto, non si ritiene possibile riconoscere ai soggetti ISA la possibilità di poter effettuare i versamenti dal 21.7 al 30.7 con la classica maggiorazione dello 0,40%. Quindi alla fin fine le imprese o pagano entro il 20.07 oppure si soggiacciono alla maggiorazione allo 0,8%. Non è lasciata la possibilità del classico periodo fino al 30.07.
Come dire: ti concedo la proroga, ma ti metto il carico della maggiorazione pari allo 0,8%.
Ecco perché, non condividiamo l'attuale impostazione, ecco perché siamo ancora a richiedere una vera proroga automatica e a regime al 20.8 e senza alcuna maggiorazione, per poi arrivare alla seconda scadenza del 15.09 con maggiorazione dello 0,4%. o, al massimo, dello 0,6%.

Probabilmente, qualcuno si opporrà con la solita motivazione delle “esigenze di cassa”, dato che è necessario rispettare gli stringenti vincoli di bilancio che non permettono di spostare il termine delle scadenze delle tasse.
La risposta è semplice: dal 2012 (periodo d’imposta 2011) viene concessa la proroga al 20.8 di ogni anno, tramite apposito DPCM o in automatico per effetto del periodo feriale che prevede il versamento al 20.8.
Quindi almeno fino a questa data è fattibile.

Pesaro, 28.05.2026

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Angelo Galdenzi

www.fondazioneci.it

11/03/2026

DECRETI ATTUATIVI: BLOCCANO IL SISTEMA ECONOMICO DEL NOSTRO PAESE

In ambito legislativo i tempi lunghi sono incompatibili con le attuali esigenze del Paese. Si rende quindi indispensabile che le norme, una volta approvate, non rimangano sospese senza dispiegare i loro effetti.
Diminuire, o addirittura eliminare l’utilizzo dei Decreti attuativi è l’unico sistema per dare al Paese una legislazione tempestiva.
In altri termini, la norma “originaria” deve essere chiara e precisa nelle disposizioni, affinché non sia necessario attendere un successivo Decreto che spieghi cosa e come fare.

Spesso, al cittadino si decanta l’approvazione di Leggi che rilanceranno l'Italia. In verità siamo appena alla partenza di una lunga ed estenuante scalata, perché frequentemente una Legge, un Decreto Legislativo, una Legge di conversione, al loro interno contiene una disposizione che rimanda ad atti e/o provvedimenti successivi, per la loro effettiva attuazione.
Non c’è Governo, negli ultimi vent’anni, che non abbia lasciato in eredità al Governo successivo, Decreti attuativi da approvare. A volte, in ogni articolo delle Legge che rimanda a un provvedimento attuativo, viene previsto un termine fisso entro il quale quest’ultimo deve essere emanato. Altre volte, il termine non è neppure previsto. Capita però, e in entrambi i casi, che il Decreto attuativo rimanga lettera morta, e allora interviene una nuova Legge che abroga l’articolo della precedente Legge e con essa il Decreto attuativo, peraltro, ancora da emanare. E così, nel frattempo, la nuova Legge può a sua volta prevedere un nuovo Decreto attuativo allungando inesorabilmente i tempi di attesa di norme urgenti per il Paese Italia.
L’assurdo è che in tempi diversi siamo a dibattere ancora sullo stesso tema e sulle conseguenze che genera.

Correva l’anno 2014 e l’allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanni Legnini dichiarava che per superare il problema delle norme attuative: “c’è bisogno di norme auto applicative, di migliorare la qualità della legislazione primaria… c’è bisogno di immaginare un intervento normativo di semplificazione. Fare in modo che alcuni passaggi legislativi siano eliminati.”
Palazzo Chigi dieci anni dopo (19.09.24) si è impegnato a rendere quanto più possibile autoapplicative le norme deliberate “così che le risorse finanziarie utili al sostegno del tessuto economico produttivo, delle famiglie e delle persone più fragili siano immediatamente disponibili”.
Siamo in totale sintonia, parole “sante” viene da dire. Ma, sono passati 10 anni, i propositi sono sempre gli stessi e nulla è cambiato, anzi…

Tralasciando i Decreti Legge e i decreti legislativi, notiamo che le Leggi di Bilancio 2025 e 2026 hanno previsto in totale 210 decreti attuativi (103 il 2025 e 107 il 2026).
Al 31.08.2025 per attuare le disposizioni precedenti c'erano ancora da approvare 65 decreti attuativi della Legge Bilancio 2025, 11 di quella del 2024 e 14 del 2023. In totale, 90 provvedimenti ancora da approvare.
Al 31.03.25 risultavano emanati 595 provvedimenti attuativi collegati a disposizioni legislative dell’attuale Governo sui 1036 previsti!
Sembra che nessuno si accorga che le lungaggini burocratiche si scontrano con la necessità del fare presto, di dare risposte certe, di erogare liquidità in tempi brevissimi e, come sempre, non si risponde nell’immediato alle esigenze del Paese.

Alcuni degli innumerevoli eclatanti esempi:
- La Legge di Bilancio 2023 ha previsto per gli anni 2023 e 2024 un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti “riciclati”. Il Decreto del Min. dell’Ambiente emanato il 02.04.24, ha definito le modalità attuative. Il Decreto del 17.11.25 (11 mesi dopo) ha approvato il modulo di domanda per la richiesta del bonus relativo alle spese del 2024.
- Il D.L. Agosto n° 104/2020 e successive modifiche ha previsto un credito d’imposta in favore di leghe, società sportive e associazioni sportive dilettantistiche per gli investimenti pubblicitari sostenuti in alcuni trimestri dell’anno 2023. L’articolato ha sempre demandato ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale stabilire modalità e criteri di attuazione.

La domanda per la presentazione della richiesta del credito d’imposta nella relativa piattaforma on line è stata prevista solo in due fasi dell’anno 2025. Seppure l’idea della norma era molto pregevole perché dava l’opportunità alle imprese di investire nel settore dello sport garantendo il ritorno di un credito d’imposta, è innegabile che le imprese che hanno investito non possono attendere più di un anno solo per presentare la domanda.

- Ai fini della spettanza del credito d’imposta “Industria 4.0” relativo agli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” effettuati nel 2025, per il quale era previsto un limite di risorse disponibili, pari ad euro 2.200 milioni, era richiesto l’invio al MiMiT di 3 specifiche comunicazioni (“preventiva”, “preventiva con acconto”, “di completamento”). Con il Decreto 15.5.2025 lo stesso Ministero aveva definito le regole relative a tali comunicazioni nonché il modello utilizzabile a tal fine, demandando ad un successivo Decreto l’individuazione del termine a decorrere dal quale il “modello ... entra in vigore ed è disponibile”. Sei mesi dopo dall’inizio degli investimenti dell’anno 2025, con l’atteso Decreto del 16.6.2025, furono individuati i termini a decorrere dai quali presentare il modello di comunicazione, e furono apportate alcune modifiche al Decreto del 15.5.2025, con conseguente aggiornamento del modello stesso. L’apertura della piattaforma informatica per l’invio delle comunicazioni era stata fissata dalle ore 14.00 del 17.6.2025 senonché con la Comunicazione del 18.6.2025, pubblicata dal MiMiT sul proprio sito Internet, fu reso noto che “le risorse ... risultano ad oggi esaurite per gli investimenti non già comunicati con il precedente modello (DM 24 aprile 2024)”.
- Con il Decreto dell’8 agosto 2025, il MEF aveva definito le regole applicative dell’IRES premiale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (inizio 2025) e valida esclusivamente per il periodo d’imposta 2025.

Una delle condizioni per accedere all’IRES premiale era l’accantonamento di almeno l’80% dell’utile 2024, ma le istruzioni del MEF sono arrivate solo l’8 agosto 2025, quando la maggior parte delle imprese aveva già approvato i bilanci e deliberato la destinazione degli utili. Questo ritardo ha reso inaccessibile l’agevolazione per molte imprese.
- Il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) aveva previsto una norma agevolativa rivolta ai giovani imprenditori per incentivare le nuove attività (dal Luglio 2024 al 31.12.25) in settori “considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica”, entrata in vigore il 7 maggio del 2024. Il Decreto attuativo è arrivato soltanto il 03.04.25 e illustrava le modalità di accesso. Ma l’INPS la fornito le istruzioni con la circolare n. 148 del 28.11.25 con la quale veniva aperta la piattaforma on line, ovvero poco più di un mese di tempo per presentare la domanda, quando la norma agevolativa era di Giugno 2024.
- Sempre lo stesso Decreto Legge n. 60/2024 ha previsto l’assunzione agevolata di giovani under 35 e di donne con certi requisiti. Anche in questo caso il Decreto attuativo risale ad Aprile 2025 e la circolare INPS a Maggio 2025. Quasi un anno di ritardo.
I tempi lunghi della burocrazia bloccano gli investimenti che rilancerebbero l’economia e l’occupazione e ciò finisce per vanificare gli scopi principali dei provvedimenti stessi.
Se si vuol proseguire con l’utilizzo dei Decreti attuativi, allora, Signori Senatori e Onorevoli Deputati, dovete prevedere un termine perentorio entro il quale i Ministeri coinvolti devono obbligatoriamente pronunciarsi, oppure, dovete dire basta ai provvedimenti di attuazione di secondo livello affinché questo “male oscuro” venga debellato.

Livorno, 04 Marzo 2026
FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Michele Cinini

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Indirizzo

Via Lampredi, 45
Livorno
57121

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