Fondazione Commercialistitaliani

Fondazione Commercialistitaliani FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI: al servizio del Cittadino

11/03/2026

DECRETI ATTUATIVI: BLOCCANO IL SISTEMA ECONOMICO DEL NOSTRO PAESE

In ambito legislativo i tempi lunghi sono incompatibili con le attuali esigenze del Paese. Si rende quindi indispensabile che le norme, una volta approvate, non rimangano sospese senza dispiegare i loro effetti.
Diminuire, o addirittura eliminare l’utilizzo dei Decreti attuativi è l’unico sistema per dare al Paese una legislazione tempestiva.
In altri termini, la norma “originaria” deve essere chiara e precisa nelle disposizioni, affinché non sia necessario attendere un successivo Decreto che spieghi cosa e come fare.

Spesso, al cittadino si decanta l’approvazione di Leggi che rilanceranno l'Italia. In verità siamo appena alla partenza di una lunga ed estenuante scalata, perché frequentemente una Legge, un Decreto Legislativo, una Legge di conversione, al loro interno contiene una disposizione che rimanda ad atti e/o provvedimenti successivi, per la loro effettiva attuazione.
Non c’è Governo, negli ultimi vent’anni, che non abbia lasciato in eredità al Governo successivo, Decreti attuativi da approvare. A volte, in ogni articolo delle Legge che rimanda a un provvedimento attuativo, viene previsto un termine fisso entro il quale quest’ultimo deve essere emanato. Altre volte, il termine non è neppure previsto. Capita però, e in entrambi i casi, che il Decreto attuativo rimanga lettera morta, e allora interviene una nuova Legge che abroga l’articolo della precedente Legge e con essa il Decreto attuativo, peraltro, ancora da emanare. E così, nel frattempo, la nuova Legge può a sua volta prevedere un nuovo Decreto attuativo allungando inesorabilmente i tempi di attesa di norme urgenti per il Paese Italia.
L’assurdo è che in tempi diversi siamo a dibattere ancora sullo stesso tema e sulle conseguenze che genera.

Correva l’anno 2014 e l’allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanni Legnini dichiarava che per superare il problema delle norme attuative: “c’è bisogno di norme auto applicative, di migliorare la qualità della legislazione primaria… c’è bisogno di immaginare un intervento normativo di semplificazione. Fare in modo che alcuni passaggi legislativi siano eliminati.”
Palazzo Chigi dieci anni dopo (19.09.24) si è impegnato a rendere quanto più possibile autoapplicative le norme deliberate “così che le risorse finanziarie utili al sostegno del tessuto economico produttivo, delle famiglie e delle persone più fragili siano immediatamente disponibili”.
Siamo in totale sintonia, parole “sante” viene da dire. Ma, sono passati 10 anni, i propositi sono sempre gli stessi e nulla è cambiato, anzi…

Tralasciando i Decreti Legge e i decreti legislativi, notiamo che le Leggi di Bilancio 2025 e 2026 hanno previsto in totale 210 decreti attuativi (103 il 2025 e 107 il 2026).
Al 31.08.2025 per attuare le disposizioni precedenti c'erano ancora da approvare 65 decreti attuativi della Legge Bilancio 2025, 11 di quella del 2024 e 14 del 2023. In totale, 90 provvedimenti ancora da approvare.
Al 31.03.25 risultavano emanati 595 provvedimenti attuativi collegati a disposizioni legislative dell’attuale Governo sui 1036 previsti!
Sembra che nessuno si accorga che le lungaggini burocratiche si scontrano con la necessità del fare presto, di dare risposte certe, di erogare liquidità in tempi brevissimi e, come sempre, non si risponde nell’immediato alle esigenze del Paese.

Alcuni degli innumerevoli eclatanti esempi:
- La Legge di Bilancio 2023 ha previsto per gli anni 2023 e 2024 un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti “riciclati”. Il Decreto del Min. dell’Ambiente emanato il 02.04.24, ha definito le modalità attuative. Il Decreto del 17.11.25 (11 mesi dopo) ha approvato il modulo di domanda per la richiesta del bonus relativo alle spese del 2024.
- Il D.L. Agosto n° 104/2020 e successive modifiche ha previsto un credito d’imposta in favore di leghe, società sportive e associazioni sportive dilettantistiche per gli investimenti pubblicitari sostenuti in alcuni trimestri dell’anno 2023. L’articolato ha sempre demandato ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale stabilire modalità e criteri di attuazione.

La domanda per la presentazione della richiesta del credito d’imposta nella relativa piattaforma on line è stata prevista solo in due fasi dell’anno 2025. Seppure l’idea della norma era molto pregevole perché dava l’opportunità alle imprese di investire nel settore dello sport garantendo il ritorno di un credito d’imposta, è innegabile che le imprese che hanno investito non possono attendere più di un anno solo per presentare la domanda.

- Ai fini della spettanza del credito d’imposta “Industria 4.0” relativo agli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” effettuati nel 2025, per il quale era previsto un limite di risorse disponibili, pari ad euro 2.200 milioni, era richiesto l’invio al MiMiT di 3 specifiche comunicazioni (“preventiva”, “preventiva con acconto”, “di completamento”). Con il Decreto 15.5.2025 lo stesso Ministero aveva definito le regole relative a tali comunicazioni nonché il modello utilizzabile a tal fine, demandando ad un successivo Decreto l’individuazione del termine a decorrere dal quale il “modello ... entra in vigore ed è disponibile”. Sei mesi dopo dall’inizio degli investimenti dell’anno 2025, con l’atteso Decreto del 16.6.2025, furono individuati i termini a decorrere dai quali presentare il modello di comunicazione, e furono apportate alcune modifiche al Decreto del 15.5.2025, con conseguente aggiornamento del modello stesso. L’apertura della piattaforma informatica per l’invio delle comunicazioni era stata fissata dalle ore 14.00 del 17.6.2025 senonché con la Comunicazione del 18.6.2025, pubblicata dal MiMiT sul proprio sito Internet, fu reso noto che “le risorse ... risultano ad oggi esaurite per gli investimenti non già comunicati con il precedente modello (DM 24 aprile 2024)”.
- Con il Decreto dell’8 agosto 2025, il MEF aveva definito le regole applicative dell’IRES premiale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (inizio 2025) e valida esclusivamente per il periodo d’imposta 2025.

Una delle condizioni per accedere all’IRES premiale era l’accantonamento di almeno l’80% dell’utile 2024, ma le istruzioni del MEF sono arrivate solo l’8 agosto 2025, quando la maggior parte delle imprese aveva già approvato i bilanci e deliberato la destinazione degli utili. Questo ritardo ha reso inaccessibile l’agevolazione per molte imprese.
- Il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) aveva previsto una norma agevolativa rivolta ai giovani imprenditori per incentivare le nuove attività (dal Luglio 2024 al 31.12.25) in settori “considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica”, entrata in vigore il 7 maggio del 2024. Il Decreto attuativo è arrivato soltanto il 03.04.25 e illustrava le modalità di accesso. Ma l’INPS la fornito le istruzioni con la circolare n. 148 del 28.11.25 con la quale veniva aperta la piattaforma on line, ovvero poco più di un mese di tempo per presentare la domanda, quando la norma agevolativa era di Giugno 2024.
- Sempre lo stesso Decreto Legge n. 60/2024 ha previsto l’assunzione agevolata di giovani under 35 e di donne con certi requisiti. Anche in questo caso il Decreto attuativo risale ad Aprile 2025 e la circolare INPS a Maggio 2025. Quasi un anno di ritardo.
I tempi lunghi della burocrazia bloccano gli investimenti che rilancerebbero l’economia e l’occupazione e ciò finisce per vanificare gli scopi principali dei provvedimenti stessi.
Se si vuol proseguire con l’utilizzo dei Decreti attuativi, allora, Signori Senatori e Onorevoli Deputati, dovete prevedere un termine perentorio entro il quale i Ministeri coinvolti devono obbligatoriamente pronunciarsi, oppure, dovete dire basta ai provvedimenti di attuazione di secondo livello affinché questo “male oscuro” venga debellato.

Livorno, 04 Marzo 2026
FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Michele Cinini

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02/12/2025

ROTTAMAZIONE QUINQUIES SÌ, MA DA MIGLIORARE

Nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Malachìa si inizia a parlare di ingiustizia. Non è blasfemia accostarci a Lui. Tutt'altro. Ci riferiamo al Disegno di Legge di Bilancio 2026 dove, tra le disposizioni fiscali, si trova la quinta edizione della rottamazione delle cartelle. Appoggiamo senza riserve l'iniziativa partita dalla Lega, e approdata nel Disegno di Legge di Bilancio 2026 con un articolato diverso dalla prima stesura.

Tuttavia, occorre prestare attenzione a non incorrere in quell'ingiustizia di cui parla Malachìa ed a non intaccare il diritto di uguaglianza solennemente sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana. Così com'è congegnata, infatti, la rottamazione cinque costituisce una evidentissima violazione di tale principio in quanto, secondo l'attuale stesura del disegno di legge, alcuni cittadini sono ammessi ed altri ne sono immotivatamente esclusi.

Nelle passate edizioni della rottamazione questa Fondazione aveva avanzato proposte di modifica chiedendo, oltre al rispetto della Costituzione, una rateazione con più ampi termini di pagamento per garantire una maggiore capacità di riuscita della procedura. Niente però è stato fatto e la metà delle richieste di definizione agevolata che sono state presentate nelle varie edizioni, si è arenata davanti all'impossibilità di pagamento.

La buona volontà dei contribuenti si è scontrata con rate di importo elevato, tanto che i cosiddetti “decaduti” perché non in grado di pagare le rate, secondo le stime ufficiali, sono stai pari al 49%. Occorre quindi cambiare metodologia. Ora, con la quinta edizione, i decaduti della quarta ed i nuovi entrati saranno in grado di estinguere il loro debito? A nostro parere la risposta è positiva perché la rottamazione cinque prevede un periodo di pagamento molto più lungo rispetto alle passate edizioni, anche se gli originari dieci anni previsti nel disegno di legge della Lega, sono stati ridotti a nove.

Entrando nel merito, affinché la nuova definizione agevolata produca gli auspicati effetti, raggiunga un maggior gettito e rispetti il dettato costituzionale, le regole stabilite nel Disegno di Legge Bilancio 2026, necessitano di alcune modifiche:
- far rientrare nella rottamazione cinque i debiti iscritti a ruolo fino al 31.12.2025 e non fino al 31.12.2023 (diritto di uguaglianza, art. 3 Costituzione); non si capisce infatti perché chi ha avuto l'iscrizione a ruolo successivamente al 31.12.2023 debba pagare le sanzioni e chi li ha avuti in precedenza ne è esentato;
- includere nella rottamazione anche i debiti iscritti a ruolo entro il 15.01.2026, sia per aumentare le entrate, sia per evitare una ulteriore disparità di trattamento fra coloro i cui debiti sono stati affidati all'Agente della riscossione entro il 31.12.2025 e quelli che, incolpevolmente, li hanno avuti affidati dopo tale data;
- includere nella rottamazione cinque anche gli avvisi bonari ex art. 36 bis del DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 cosi come previsto per le cartelle, in alternativa, ridurre le sanzioni come è stato fatto in passato con la Legge di Bilancio 2023 (Art. 1, commi 155-156);
- prevedere, oltre alla rottamazione, lo stralcio dei debiti fino a 2.000 euro esistenti al 31.12.2025.

Lo stralcio dovrebbe essere previsto precedentemente alla rottamazione perché se fra le rateazioni in corso vi sono singoli debiti residui inferiori a tale cifra, il piano di ammortamento cambierà con conseguente necessità di rimodulazione della rate che l'Agenzia della riscossione dovrebbe comunicare tempestivamente ai contribuenti.
- si potrebbe verificare il caso (se la rottamazione non sarà estesa a tutte le cartelle) che ci siano rateazioni in corso con cartelle rientranti e cartelle escluse. In tal caso l'Agenzia della riscossione dovrebbe rimodulare il piano di rateazione e darne tempestiva comunicazione ai contribuenti;
- i Comuni, dovrebbero accogliere con apposita delibera la definizione agevolata includendo i propri tributi locali. Confidiamo, in tal senso, in una maggiore sensibilità degli Enti locali rispetto al passato;
- la norma attuale prevede che la rottamazione cinque non può essere richiesta per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all'Agente delle riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate della rottamazione quater (in pratica si prosegue a pagare in base alla rottamazione quater).

Occorre però chiarire che gli stessi contribuenti possono aderire alla rottamazione cinque per le cartelle affidate all’Agenzia Entrate Riscossione dal 01.07.2022 e fino alla data del 31.12.2023 (per questa Fondazione 31.12.2025);
- gli interessi dovuti sulla rottamazione a decorrere dalla seconda rata, anziché al 4 per cento (raddoppiati rispetto alle precedenti edizioni), dovrebbero essere riportati al 2 per cento.
- infine, esulando dalla rottamazione, costituirebbe un valido aiuto ai cittadini anticipare al 2026 (attualmente 2029) la rateizzazione ordinaria dei debiti iscritti a ruolo, fino a 108 rate mensili, e quella straordinaria da dieci a dodici anni.
“Avete il Vecchio e il Nuovo Testamento” ammonisce Beatrice nel V Canto del Paradiso.

E paragonando il Nuovo testamento alla Costituzione italiana e al diritto di uguaglianza, si diano a tutti le stesse possibilità senza distinzioni e/o esclusioni. Diversamente aveva ragione Calimero (ricordate?) quando esclamava: “È un'ingiustizia però!”

Campi Bisenzio, 29/11/2025

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Mario Loprese

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21/11/2025

PROPOSTA: UNA NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Riteniamo opportuno che il Disegno di Legge Bilancio 2026 (atto n. 1689 assegnato al Senato della Repubblica) durante il suo iter di discussione presso la Commissione possa prevedere una nuova norma ad hoc sulla rivalutazione dei beni d’impresa, viste anche le misure collegate l'assegnazione, la cessione agevolata degli immobili ai soci, la trasformazione agevolata, e la maggiorazione dell’ammortamento sugli investimenti dei beni strumentali nuovi.
Questa Fondazione, considera di primaria importanza e una vantaggiosa opportunità per le imprese, dare la possibilità di rivalutare i propri beni, con conseguente miglioramento dei rating bancari che rendono più agevole l'accesso ad un finanziamento.

La rivalutazione dei beni d’impresa come quella sull’immobile nel quale viene svolta l’attività dell’azienda, è una possibilità che l’assegnazione o la cessione agevolata ai soci non prevedono.
L’ultima rivalutazione dei beni d’impresa è stata prevista dall’art. 110, D.L. n. 104/2020, (cosiddetto “Decreto Agosto”), convertito in Legge n. 126/2020 con il quale era consentita la rivalutazione dei beni risultanti dal bilancio dell’esercizio 2019, con effetto sul bilancio 2020.
Sarebbe quindi interessante, a distanza di 6 anni (dal 2019), una riproposizione civilistica e fiscale così come prevedeva l’art 110 del D.L. 104/2020.

In breve, questa Fondazione chiede che:
- la rivalutazione dei beni d’impresa sia aperta a tutti i soggetti, società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di persone e ditte individuali, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- si possano rivalutare i beni d’impresa come terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi e brevetti risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025;
- non deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, ma la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene;
- la rivalutazione sia anche a costo zero, ovvero una rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica, oppure anche fiscale pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota ridotta al 2% (nel 2019 era al 3%), acquisendo in tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori;
- il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con possibilità, quindi, di determinare le quote di ammortamento deducibili sui valori rivalutati già dall’esercizio 2026, nell’ambito della dichiarazione modello Redditi/2027;
- l’imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione o in un massimo di 3 rate di pari importo senza interessi, con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi tramite modello F24, anche avvalendosi dell’istituto della compensazione;
- il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% (nel 2019 era il 10%).

Per quanto riguarda il versamento, lo stesso dovrebbe essere effettuato con le stesse modalità e alle stesse scadenze viste per l’imposta del sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa;
Qualora i beni rivalutati vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, al titolare della ditta individuale o destinati ad altre finalità prima che sia iniziato il terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, per la determinazione delle plus/minusvalenze bisogna far riferimento al costo ante rivalutazione.
Livorno, 11/11/2025

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Carlo Fabbri

www.fondazioneci.it

04/11/2025

DICHIARAZIONE IMU AL 30/11

Riteniamo opportuno che il termine di presentazione delle Dichiarazioni IMU, attualmente previsto per il 30 giugno di ogni anno, sia fissato a regime al 30 novembre, successivamente ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi attualmente il 31 ottobre.

Questa Fondazione ha sempre sostenuto e proposto che la data di presentazione della dichiarazione (escludendo ogni altra forma di comunicazione prevista da eventuali regolamenti comunali) sia successiva a quella dell’invio telematico delle dichiarazioni fiscali.
Ciò permetterebbe ai contribuenti di non trovarsi alle prese con un di ulteriore adempimento durante il periodo dichiarativo (acconti IMU, modelli 730, Redditi, IVA, IRAP, ISA, approvazione dei bilanci, ecc.). La data del 30 novembre permetterebbe di verificare la correttezza della dichiarazione e l'uniformità con la dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta.

Nel corso degli anni i termini di presentazione della dichiarazione IMU sono stati oggetto di ripetuti rinvii e rettifiche, tanto da generare il caos tra i contribuenti.
L’art. 10, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 85 aveva modificato il comma 12ter dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, prevedendo che la dichiarazione doveva essere presentata entro fine giugno.
Nel 2019 il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito nella Legge 58 del 29.06.2019, a seguito della modifica degli artt. 13, comma 12-ter, DL n. 201/2011 e 1, comma 684, Legge n. 147/2013 aveva recepito le nostre proposte ed il termine per la presentazione della dichiarazione IMU era stato fissato al 31/12 dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento per il quale è richiesta la dichiarazione.

Dopo nemmeno 6 mesi però, con la Legge n. 160 del 27/12/2019 (nota come legge di Bilancio 2020) l’art. 1, comma 769, ha riproposto il ritorno al passato, fissando nuovamente la scadenza al 30 giugno.
Un cambiamento di cui non si avvertiva minimamente l'esigenza e che è servito soltanto a complicare ciò che era semplice.

Viene spontaneo chiedersi a chi o a cosa possano giovare queste continue variazioni, posto che le dichiarazioni IMU vengono controllate dai Comuni solo dopo qualche anno e quindi la presentazione dopo soli trenta giorni dalla scadenza delle dichiarazioni dei redditi, non scalfirebbe di un solo millimetro l'apparato dei controlli comunali.
Livorno, 30/10/2025

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Luisa Porracciolo

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27/10/2025

PROPOSTA: IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI TOTALMENTE DEDUCIBILE DAL 2026 ANCHE AI FINI IRAP.

La piena deducibilità fiscale dell'IMU sugli immobili strumentali deve essere consentita anche ai fini IRAP.
Il delicato tema di cui si tratta è stato oggetto di numerosi interventi normativi che hanno variato di volta in volta la percentuale di deducibilità.
Vale la pena ricordare che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) in vigore dal 01.01.2019, modificando l’art. 14 del D. Lgs. 23/2011, aveva previsto che l’IMU degli immobili strumentali fosse deducibile dalle imposte sui redditi a partire dall’anno 2019 nella misura del 40% in luogo delle precedenti percentuali del 30% per il solo periodo d’imposta 2013 e del 20% dall’anno 2014.

Il D.L. n. 34 del 30/04/2019 (Decreto Crescita), dopo soli 4 mesi ha modificato la Legge di Bilancio 2019 intervenendo di nuovo sull’art. 14 del D. Lgs. 23/2011 e prevedendo, un aumento graduale della percentuale di deducibilità come segue:
- 50% per il periodo di imposta 2019;
- 60% per gli anni 2020 e 2021;
- 70% per l’anno 2022
-100% a regime dall’anno 2023.

Il D.L. Crescita è stato convertito nella Legge il 29/06/2019, ma dopo 6 mesi è intervenuta la Legge n. 160 del 27/12/2019, conosciuta come Legge di Bilancio 2020, che ha modificato ancora una volta la deducibilità IMU in questo modo:
- 50% per il periodo di imposta 2019;
- 60% per gli anni 2020 e 2021;
-100% a regime dall’anno 2022.

Dall’evoluzione normativa illustrata emerge come sia stato tormentato e confuso il percorso sulla deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
In questi anni dal 2019 al 2022, abbiamo visto Governi di differenti colori, maggioranze diverse, opposizioni che si sono avvicendate, proposte, question time, dichiarazioni pubbliche e promesse, ma il risultato non è mai cambiato: l’IMU è sempre rimasta deducibile in percentuale ai fini delle imposte dirette (ora deducibile) e indeducibile per l’IRAP.

A dare una “spallata” alla inconcepibile indeducibilità parziale o totale per l’IRAP, ci ha pensato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 262 del 04/12/2020 sostenendo che l’IMU sugli immobili strumentali è "un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d’impresa il criterio di tassazione al netto". È questo il passaggio della motivazione della sentenza, con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale "per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza (articoli 3 e 53 della Costituzione)", l’indeducibilità, dall’imponibile delle imposte dirette sui redditi d’impresa, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
In particolare, la Corte ha stabilito che l’originaria linearità del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, di cui l’IMU costituiva un tassello essenziale, è stata travolta dai successivi interventi normativi per effetto di una evoluzione poco lineare e sistematica; l’IMU è stata, infatti, radicalmente trasformata, divenendo, tra l’altro, un tributo particolarmente gravoso e critico per le imprese.

La Corte rileva altresì che il “legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l’aliquota dell’imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti".

La Corte Costituzionale però esclude di estendere, in via conseguenziale, l’illegittimità costituzionale alle disposizioni che negli anni successivi hanno introdotto una deducibilità solo parziale dell’IMU sugli immobili strumentali, perché in questo percorso normativo il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere ad una totale deducibilità a partire dall’anno 2022 che definisce "certamente non più procrastinabile".
Per i numerosi motivi elencati questa Fondazione, chiede la revisione dell'attuale normativa affinché l'IMU sugli immobili strumentali sia deducibile non solo ai fini IRES e IRPEF ma anche ai fini IRAP.

Livorno, 22/10/2025
FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Barbara Cuchel

www.fondazioneci.it

13/10/2025

EVENTI CALAMITOSI: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI

L’alluvione che ha colpito l’Isola d’Elba lo scorso settembre è solo l’ennesimo episodio di una serie di eventi calamitosi che negli ultimi anni hanno messo in luce la mancanza di una risposta adeguata da parte delle Istituzioni. A fronte di danni ingenti e di comunità profondamente provate, non si è ancora visto un intervento concreto capace di restituire fiducia e sicurezza ai cittadini.
Riteniamo non più procrastinabile l’emanazione di una legge organica e stabile che ponga fine a tali disagi, prevedendo in modo automatico la sospensione di tutti gli adempimenti tributari, previdenziali, processuali e amministrativi in occasione di eventi calamitosi.

È necessario superare la prassi dei decreti emergenziali, spesso emanati con ritardo e soggetti a tempi incerti di conversione, che generano ulteriore confusione e insicurezza.
I cittadini colpiti da eventi di tale gravità devono poter contare su regole chiare e tutele certe, non su provvedimenti estemporanei che, nel caso in esame, non sono stati ancora adottati.
Ci uniamo pertanto a quanti si sono già espressi in tal senso e chiediamo al Governo e alle Istituzioni, a ogni livello, di emanare con urgenza misure di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali, con riferimento al periodo compreso tra settembre 2025 e agosto 2026.
In attesa del provvedimento formale, sarebbe sufficiente anche un comunicato ufficiale che annunci la sospensione, così da fornire un primo segnale di attenzione e rassicurare i cittadini.

A parere di questa Fondazione, l’intervento legislativo dovrebbe prevedere:
• la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assicurativi (INAIL) per persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano residenza o sede legale/operativa nei Comuni colpiti dall’alluvione, o che siano assistiti da professionisti e associazioni di categoria operanti negli stessi Comuni;
• l’esclusione, per l’esercizio 2025, dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per tutti i soggetti con partita IVA aventi sede nei territori interessati;
• la sospensione del pagamento delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d’imposta;
• la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, nonché delle attività degli agenti della riscossione e dei termini di decadenza e prescrizione riferiti agli uffici finanziari, anche locali e regionali, e ai relativi termini di impugnazione;
• la sospensione del pagamento delle rate relative alla definizione agevolata (“rottamazione quater” delle cartelle);
• la sospensione delle rateazioni in corso concesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e dall’Agenzia delle Entrate, relative a adesioni, avvisi di accertamento o avvisi bonari;
• la sospensione del pagamento di tutti i tributi locali, inclusi gli oneri di urbanizzazione;
• la sospensione del pagamento delle rate di mutuo e delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica;
• l’esenzione da tutti i tributi locali gravanti sugli immobili dichiarati inagibili, fino alla loro completa ricostruzione o al ripristino dell’agibilità.

La ripresa dei pagamenti dovrà avvenire senza alcun aggravio di sanzioni, interessi o oneri accessori, come previsto dallo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000), che stabilisce la possibilità di rateizzare gli importi sospesi fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla fine del periodo di sospensione.
Riteniamo inoltre necessario garantire certezza dei tempi e delle modalità di ripresa dei versamenti, prevedendo un lasso temporale adeguato e la possibilità di rateizzare gli importi dovuti, per evitare ulteriori difficoltà ai soggetti già duramente colpiti.

Costituirebbe infine un segnale importante la previsione di prestiti agevolati a tasso zero, o assistiti da contributi in conto interessi o a fondo perduto, a favore di cittadini, professionisti e imprese. Tali strumenti potrebbero essere attivati attraverso un fondo di garanzia dedicato, istituito dallo Stato o dalle Regioni, con risorse a rotazione, e con l’azzeramento dei costi di istruttoria e di ogni altra spesa accessoria.

Nel frattempo, oltre al danno la beffa: entro la fine dell’anno le microimprese – ultime a dover adempiere – sono obbligate alla stipula di una polizza contro gli eventi catastrofali, mentre molte di esse, colpite dall’alluvione, attendono ancora di ricevere un rimborso, spesso minimo, e rallentato da una burocrazia che continua a chiedere documenti inutili.
Venturina Terme (LI), 11/10/2025

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Gianni Gori

Indirizzo

Via Lampredi, 45
Livorno
57121

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