09/09/2026
Nel far seguito alla circolare federale n. 15647 del 22 dicembre 2025, si informa che il Ministero della Salute, con nota del 3 luglio 2026, n. 4868 DGDMF-MDS-P, ha diramato un’ulteriore circolare relativa all’emergenza Fentanyl.
In primo luogo, il Dicastero ha sottolineato che, il 12 marzo 2024 il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato il “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici”, finalizzato a prevenire, intercettare e impedire l’accesso e la diffusione illegale sul territorio nazionale del Fentanyl e dei suoi derivati, nonché a predisporre adeguati strumenti di gestione di eventuali situazioni emergenziali.
In particolare, il punto 2 del Piano richiama l’esigenza di un rafforzamento dei controlli relativi a eventuali livelli prescrittivi anomali, nonché la necessità di “potenziare i controlli per evitare la diversione della sostanza per usi non sanitari”.
Il Ministero ha poi reso noto che la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco, alla quale afferisce l’Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS), ha già provveduto a diramare 3 circolari rivolte a tutti i soggetti coinvolti per evitare il rischio di sottrazioni illecite di medicinali contenenti fentanili invitando a comunicare smarrimenti, danneggiamenti o furti alle autorità regionali competenti e alle Forze dell’Ordine, al fine di rafforzare la cooperazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, oltre a fornire un decalogo di comportamento (cfr. la citata circolare federale n. 15647 del 22 dicembre 2025), cui si raccomanda le farmacie ad attenersi in presenza di prescrizioni contenenti Fentanyl o analoghi, benzodiazepine ecc. su ricetta cartacea.
A tal proposito, il Ministero ricorda che i farmaci contenenti sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario, inclusi nella tabella dei medicinali sezione A, devono essere custoditi in armadio chiuso a chiave separati da altre sostanze. Questo requisito di custodia è stabilito dal DPR 309/90 e dalla Farmacopea Ufficiale Tabella n. 3 e rappresenta una misura di sicurezza per prevenire il rischio di abuso e la diffusione illegale di tali sostanze. La giacenza fisica del farmaco, ovvero l’effettiva quantità di farmaco presente in una sede, deve corrispondere alla giacenza teorica, cioè alla giacenza riportata sul registro di entrata-uscita. Sarebbe opportuno che il responsabile unico del controllo giacenze e stoccaggio fosse lo stesso che detiene le chiavi.
La movimentazione, sia in entrata che in uscita (Art. 60), deve essere effettuata in ordine cronologico. Ogni modifica conseguente all’uso o al carico del farmaco deve essere effettuata tempestivamente o comunque entro le 48 ore dalla movimentazione.
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Considerata l’estrema importanza della questione, si invitano tutti i Presidenti ad assicurare la massima diffusione della presente circolare.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (Dr. Andrea Mandelli)