15/06/2026
"Il femminicidio non esiste. Un omicidio è un omicidio."
È una frase che circola molto in questi giorni.
Sembra logica. Sembra persino equa.
Non lo è.
Vediamo perché, punto per punto.
Il diritto distingue sempre tra omicidi apparentemente identici.
Nel nostro ordinamento e in tutti i sistemi giuridici moderni, due omicidi non sono mai automaticamente uguali solo perché entrambi causano una morte. Ciò che li differenzia è il movente, l'elemento soggettivo, il contesto in cui avvengono.
Per questo esistono aggravanti per i reati di stampo mafioso, per i reati di terrorismo, per i reati d'odio.
Non perché alcune vittime valgano più di altre.
Ma perché alcune forme di violenza esprimono qualcosa di più di un atto individuale: esprimono un sistema, una logica, un messaggio sociale che va ben oltre il singolo fatto di cronaca.
Il femminicidio ha un movente specifico e ricorrente.
I dati, italiani ed europei, mostrano con chiarezza che le donne vengono uccise prevalentemente da partner o ex partner, in un contesto di controllo coercitivo e spesso in coincidenza con un atto di autonomia: la separazione, il rifiuto, la scelta di andarsene.
Non si tratta di raptus.
Non si tratta di gelosia incontrollabile.
Si tratta di un pattern documentato, studiato, riconoscibile: la donna viene uccisa in quanto donna, in quanto soggetto che ha osato esercitare la propria libertà.
E la legge è precisa su questo: non ogni omicidio di una donna è femminicidio. Lo è solo quando il movente è legato al genere, al controllo, al possesso, al rifiuto di un rapporto, alla limitazione della sua libertà. Il criterio non è chi viene uccisa. È perché viene uccisa.
Nominare questo pattern è un atto giuridico e culturale necessario.
La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013 con la Legge n. 77, riconosce il femminicidio come forma estrema di violenza di genere e obbliga gli Stati firmatari a trattarlo come tale sul piano normativo, statistico e preventivo.
L'Italia ha percorso questa strada per gradi: prima con il D.L. 93/2013 che introduceva aggravanti specifiche per i reati commessi in contesti di violenza di genere, poi con il Codice Rosso (Legge 69/2019) che rafforzava le misure di protezione, fino ad arrivare al passaggio più significativo.
Il 25 novembre 2025, il Parlamento italiano ha approvato all'unanimità la Legge n. 181/2025, che introduce il femminicidio come reato autonomo nel codice penale, non più una semplice aggravante, ma una fattispecie penale a sé, punita con l'ergastolo, che riconosce nella condotta un disvalore specifico legato alla particolare struttura del reato e alla sua gravità sistemica.
L'Italia diventa così il quarto Paese nell'Unione Europea ad introdurre questa disciplina.
Non è stato un atto di parte. È stato un voto unanime, trasversale, bipartisan. Perché alcune verità non appartengono a uno schieramento.
Negare il nome femminicidio significa negare il pattern.
E negare il pattern significa rendere impossibile qualsiasi politica di prevenzione efficace.
Uguaglianza non significa cecità.
Riconoscere che esiste una violenza che colpisce le donne in quanto donne non viola il principio di uguaglianza: lo applica correttamente.
L'uguaglianza formale dice che tutti sono uguali davanti alla legge.
L'uguaglianza sostanziale, quella sancita dall'articolo 3, secondo comma, della nostra Costituzione, dice che per garantire giustizia reale bisogna vedere le differenze, non ignorarle.
Ignorare che alcune persone vengono uccise per ragioni legate alla loro identità, al loro genere, alla loro scelta di essere libere, non è neutralità.
È indifferenza.
E l'indifferenza, in questo caso, ha un costo preciso.
Lo paghiamo ogni anno.
In vite.