20/05/2026
https://www.youtube.com/watch?v=L1mqna4uQOQ
"Il fatto che un'entità chiamata virus esista o no è irrilevante.
Se si sta facendo una sperimentazione (in effetti le sperimentazioni si fanno in tutt'altro modo e non certo così), si deve sapere che la cavia si offre solo su base volontaria. Norimberga è chiarissima.
Chi pratica l'iniezione è responsabile PERSONALMENTE dell'atto che compie. Art. 27 della Costituzione. A Norimberga chi si difese affermando che eseguiva un ordine fu impiccato.
La libertà personale è inviolabile e nessuno può subire perquisizioni o restrizioni senza un atto MOTIVATO dell'autorità giudiziaria, salvo casi eccezionali convalidati dal giudice entro 96 ore. Art. 13 della Costituzione.
Il domicilio è inviolabile e non vi si possono eseguire ispezioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge. Art. 14 della Costituzione. Le ispezioni, personali, locali o su cose che siano, sono permesse solo se e quando è necessario accertare tracce ed effetti materiali di un reato.
La proprietà privata (il bestiame è proprietà dell'allevatore) è garantita dalla legge. Art. 42 della Costituzione.
Questo, insieme con molto altro, forma il nucleo dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti anche dall'art. 2 della Costituzione. In Europa tutto questo è confermato dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
In questo curioso paese, solo il T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio per i "matti") può essere disposto senza il consenso di chi lo subisce solo dal sindaco nell'ambito del comune di sua competenza e non da altri. Fuori da questa procedura del tutto straordinaria, non è possibile sottoporre nessuno a trattamenti medici senza il consenso proprio o del tutore. Nei suoi risultati il processo di Norimberga stabilisce che il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Al di fuori di questo si tratta di atrocità.
Basterebbe questo per definire quei personaggi come delinquenti.
All'art. 191 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE regola la gestione del rischio. Questo permette di adottare misure protettive quando ci sia un pericolo POTENZIALE per la salute o per l'ambiente, ma lo stato d'incertezza scientifica non permette di quantificarlo con certezza. Non si deve aspettare l'evidenza di un danno conclamato. Dato che di quei "vaccini" l'effetto a medio e lungo termine (prole compresa) oltre agli effetti sui loro prodotti come carne, latte e uova è, quanto meno, dibattuto, l'uso di quei farmaci, a maggior ragione con le modalità che sono applicate, è vietato.
Se, poi, si approccia il problema dal punto di vista farmacologico e della tecnica farmaceutica, questi poveretti sono pure ridicoli,
E' importante sapere che NON SI DEVE FIRMARE NULLA. SONO LORO A DOVER FIRMARE SOTTOSCRIVENDO LA LORO RESPONSABILITA' PER QUELLO CHE INTENDONO FARE. In realtà, non c'è nemmeno bisogno di quella dichiarazione, perché la legge è chiarissima.
Se c'è qualcuno che contesta ciò che ho scritto, abbia il coraggio di dichiararlo pubblicamente e lo motivi, assumendosene la responsabilità."
dott. Stefano Montanari
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