Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è l’operatore sanitario, esercente un arte sanitaria, che su prescrizione medica e sotto il controllo del medico curante, nell’ambito delle proprie competenze, provvede direttamente alla cura, riabilitazione e recupero funzionale del paziente mediante massoterapia, idroterapia e balneoterapia come indicato Regio Decreto 31 maggio 1928
, n. 1334 e art. 99 e 140 del T.U. I massaggiatori e capi bagnini adottano tecniche manuali o vari mezzi per mobilizzare i tessuti, mettendo in atto dei trattamenti terapeutici scientificamente fondati che generano un effetto locale, generalizzato e per via riflessa sui diversi tessuti, organi e sistemi del corpo umano. Il massaggiatore e capo bagnino ricorre prevalentemente a tecniche o applicazioni cosiddette passive atte a diminuire, eliminare o prevenire gli stati anormali e/o patologici, quali per esempio dolori, problemi posturali e tensioni muscolari, con l’obiettivo di recuperare, mantenere e promuovere le normali funzioni motorie desiderate. Un movimento (fase attiva) trova sia la sua origine che la sua conclusione in una posizione di riposo (fase passiva), una fase di riposo modificata, da difetti o patologie, viene ad influenzare la fase attiva del movimento, disturbandola, limitandola o persino rendendola impossibile. La fase passiva rappresenta infatti l’ambito di competenza del massaggiatore e capo bagnino. Egli applica ed esegue prevalentemente i seguenti provvedimenti terapeutici: massaggio terapeutico, tecniche di mobilizzazione passiva, ginnastica medica, massaggio del tessuto connettivo, massaggio delle zone riflesse, drenaggio linfatico manuale, massaggio del colon, massaggio del periostio, termoterapia, idroterapia, balneologia e elettroterapia. L’arte sanitaria del massaggiatore e capo bagnino si è ormai confermata una professione autonoma. Il massaggiatore e capo bagnino si occupa di intervenire con efficacia nell’ambito di disturbi dell’apparato locomotore, operando in autonomia nel caso in cui gli interventi possano essere eseguiti con i soli mezzi del massaggio medicale o ricorrendo, se necessario, ad una collaborazione interprofessionale al fine di garantire le condizioni ottimali per l’applicazione di ulteriori trattamenti richiesti, a condizione che essi rispettino i propri limiti di competenza e non invadano il campo di competenza di altre professioni o arti sanitarie. Il massaggiatore e capo bagnino esercita la propria attività in base alle leggi vigenti.